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La Brexit non fa venir meno il beneficio del plafond IVA

/ REDAZIONE

Martedì, 5 gennaio 2021

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Con la risposta a interpello n. 1 di ieri, 4 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni per la spettanza del plafond IVA nell’ambito di un contratto di commissione per beni ceduti all’esportazione.
Trattandosi, nel caso di specie, di operazioni effettuate da un soggetto residente nel Regno Unito, nella risposta a interpello è, altresì, chiarito che, laddove sussistente, la facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA avvalendosi del plafond non viene meno a seguito del termine del periodo transitorio individuato dall’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea.

Come già chiarito nella prassi precedente (R.M. 21 giugno 1999 n. 102), la facoltà di acquistare in regime di non imponibilità IVA, per i soggetti esportatori abituali (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72) è riconosciuta anche qualora a effettuare le operazioni che attribuiscono la predetta facoltà siano soggetti non residenti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato a norma dell’art. 35-ter del DPR 633/72.

Sul punto, resta fermo quanto espresso in una recente FAQ dell’Agenzia delle Entrate, tale per cui, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito, essendo terminato il 31 dicembre 2020 il periodo transitorio, non è attribuita automaticamente la possibilità di identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri dell’Ue: per i soggetti residenti in Paesi terzi tale facoltà è, infatti, subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito Ue (cfr. ris. Agenzia delle Entrate nn. 220/2003 e 44/2020).

Per quanto concerne, invece, il riconoscimento del plafond nel caso di un contratto di commissione alla vendita, l’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente, richiamando il principio per cui, nella commissione, sussiste una fictio iuris tale per cui passaggi dei beni tra committente e commissionario (o viceversa) mantengono in linea di principio la stessa natura oggettiva e, quindi, anche il medesimo regime impositivo.

Le conclusioni sono le stesse per i beni ceduti all’esportazione, avvalendosi del contratto di commissione. È replicata la conclusione di cui alla C.M. 11 agosto 1976 n. 28, che consente ai soggetti esportatori abituali di computare anche le esportazioni effettuate mediante commissionari ai fini del plafond. Potranno fruire, dunque, del beneficio tanto il committente quanto il commissionario della cessione all’esportazione effettuata.

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