Negli immobili vincolati requisito del miglioramento energetico per singola unità
Secondo l’Agenzia, ai fini del superbonus la verifica non va effettuata considerando l’intero edificio se l’intervento riguarda una singola unità
Nel caso degli edifici vincolati o soggetti a restrizioni edilizie, per l’applicazione del superbonus del 110% sugli interventi di efficienza energetica deve essere comunque soddisfatto il requisito del miglioramento di due classi energetiche, di cui al comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020, ma, nel caso di interventi effettuati su singole unità immobiliari e non su tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio, la verifica del soddisfacimento di tale requisito può essere fatta a livello di singola unità immobiliare e non di intero edificio.
Questo l’importante chiarimento della circ. n. 30/2020, reso dall’Agenzia delle Entrate in corrispondenza della risposta 3.1.6.
Quando oggetto degli interventi sono edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41