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Crediti maturati nel 2020 dai revisori validi esclusivamente per l’obbligo formativo in tale anno

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 gennaio 2021

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Con l’informativa n. 4/2021 diffusa ieri, il CNDCEC ricorda che l’art. 3 comma 7 del DL 183/2020 (c.d. decreto “Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2022 del termine ultimo per l’acquisizione dei crediti formativi dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 (si veda “Confermata la proroga a fine 2022 per la formazione 2020 e 2021 dei revisori” del 2 gennaio 2021).

Come evidenziato sul sito istituzionale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), la disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021 e, pertanto:
- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge (il MEF si riserva ulteriori comunicazioni sul punto);
- l’obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in tale anno;
- il regime dell’accreditamento degli enti di formazione non è modificato.

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