Per i lavoratori disabili riconoscimento dei benefici provvisorio in caso di prima istanza
Con il messaggio n. 93 pubblicato ieri, l’INPS chiarisce che, in conseguenza della sospensione “causa COVID-19” delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, le prime istanze di fruizione dei benefici connessi a tale condizione (permessi ex L. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) presentate dai lavoratori disabili in situazione di gravità tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario saranno accolte provvisoriamente, in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Se, al termine della revisione, lo stato di disabilità risulterà confermato allora la domanda, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, troverà accoglimento dalla data di presentazione, mentre in caso contrario l’Istituto di previdenza recupererà il beneficio fruito.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41