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Il fondo rischi si deduce al momento dell’utilizzo

/ REDAZIONE

Giovedì, 14 gennaio 2021

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Con la risposta a interpello 13 gennaio 2021 n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da adottare laddove un fondo rischi, costituito con accantonamenti non dedotti, sia successivamente in parte utilizzato e in parte stornato.

Nel caso di specie, la società Alfa (successivamente incorporata) aveva rilevato, a fronte di un contenzioso in essere per la restituzione di un’indennità di esproprio, un fondo rischi e non aveva attribuito rilevanza fiscale ai relativi accantonamenti ex art. 107 comma 4 del TUIR, apportando variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
La società Beta (incorporante) aveva sottoscritto, a definizione tombale del contenzioso, un accordo transattivo, in forza del quale si impegna a restituire l’indennità.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- la quota del fondo che viene utilizzata per la restituzione della somma sulla base dell’accordo transattivo concorre alla formazione del reddito imponibile mediante una variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 109 comma 4 lett. a) del TUIR;
- la quota del fondo che viene stralciata non costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88 comma 1 del TUIR e in linea con il principio generale di divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 163 del TUIR.

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