Assegnazione della casa familiare non trascritta opponibile al fallimento
L’inefficacia degli effetti traslativi dell’immobile ripristina la situazione preesistente sul cespite
Con l’ordinanza n. 377, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto personale di godimento del coniuge separato, assegnatario della casa familiare, sebbene non trascritto, è opponibile al fallimento dell’altro coniuge.
Nel caso di specie, i coniugi convenivano, in sede di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale al primo coniuge con obbligo per il secondo di trasferire la proprietà del medesimo immobile entro due anni dall’omologazione della separazione. La pattuizione non veniva trascritta. Omologata la separazione, veniva realizzato il trasferimento dell’immobile con trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari successivamente all’annotazione della sentenza di fallimento del (secondo) coniuge/cedente,
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