Falcidia concordataria per debiti tributari non estesa agli obbligati in solido
Gli effetti esdebitativi del concordato non si estendono ai coobbligati del debitore
La pronuncia della Cassazione n. 21179/2020 ha stabilito che la parziale remissione del debito, per effetto dell’omologazione del concordato, non libera i coobbligati della debitrice.
Nel caso di specie, veniva omologato un concordato fallimentare con terzo assuntore, relativo ad una società precedentemente interessata da una scissione totale con attribuzione delle relative quote di partecipazione ad altre società, che, per tale operazione, risultavano responsabili in solido per le imposte e le sanzioni tributarie anteriori allo scorporo.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha rimarcato che gli effetti esdebitativi del concordato non si estendono anche ai coobbligati del debitore, né ai suoi fideiussori e agli obbligati in via di regresso, nei confronti dei quali i creditori conservano
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