Esonero contributivo del 100% per assumere donne escluso per i contratti a tempo determinato
Con l’approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina l’esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020 in caso di assunzione di donne.
Si ricorda che l’art. 1 commi da 16 a 19 della L. 178/2020 prevede, in via sperimentale, per le assunzioni di lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, che l’esonero contributivo di cui all’art. 4 commi da 9 a 11 della L. 92/2012 venga riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. In sostanza, la legge di bilancio 2021 riprende l’esonero previsto dalla L. 92/2012, elevando la misura dal 50% al 100%, anche se limitatamente al biennio 2021-2022.
Tuttavia, sono sorti diversi dubbi sull’ambito di applicazione dell’esonero previsto dai commi da 16 a 19, a causa del mancato richiamo all’art. 4 comma 8 della L. 92/2012, il quale prevede un esonero del 50% in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per la Fondazione, l’esonero del 100% non troverebbe applicazione per assunzioni con contratto a tempo determinato, ma resterebbe comunque valido, in questo caso, lo sgravio contributivo del 50%.
Infine, si sottolinea che l’esonero ex art. 4 commi 8 ss. trova applicazione sia sui contributi INPS che sui premi INAIL (cfr. circ. Min. Lavoro n. 34/2013). Sul punto, sebbene la legge di bilancio non lo preveda espressamente, la Fondazione ritiene che l’esonero del 100% possa applicarsi anche ai premi INAIL.