TEFA da versare in maniera distinta dalla TARI
Dagli anni d’imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 5 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Fino all’anno di imposta 2020 tali versamenti erano effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA.
Ciò premesso, i codici tributo istituiti ieri sono:
- “TEFA” denominato “TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
- “TEFN” denominato “TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - interessi”;
- “TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - sanzioni”.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.
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