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IL CASO DEL GIORNO

Non compensabile il credito da DTA acquistato da terzi

/ Luisa CORSO

Martedì, 28 ottobre 2025

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L’Agenzia delle Entrate, sul tema dell’utilizzo del credito di imposta derivante dalla trasformazione delle “attività per imposte anticipate” (DTA) a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti (art. 44-bis del DL 34/2019), ha di recente superato quanto in precedenza chiarito dalla stessa Agenzia in merito alla possibilità di compensare il credito d’imposta da parte del soggetto cessionario.

L’art. 44-bis del DL 34/2019 prevede che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate sia utilizzabile in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza limiti di importo, oppure possa essere ceduto a norma degli artt. 43-bis o 43-ter del DPR 602/73, oppure ancora possa essere richiesto a rimborso.

Le risposte a interpello 26 settembre 2025 n. 253 e 2 ottobre 2025 n. 259 si soffermano sulla seconda modalità di utilizzo, ovvero sulla cessione del credito. Posto il generico richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73 e stante il fatto che le disposizioni prevedono procedure differenziate ai fini dell’efficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, vale la pena chiarire l’ambito di applicazione delle stesse.

La circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2012 (§ 3), a commento della disciplina generale dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’art. 2 commi 55-58 del DL 225/2010, ha chiarito che la cessione del credito ex art. 43-ter debba avvenire nel rispetto delle relative condizioni “oggettive e soggettive”. Per espressa disposizione normativa, la cessione ex art. 43-ter opera nei soli casi di cessione tra soggetti appartenenti a un gruppo e, in ogni caso, tra soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

L’art. 43-bis del DPR 602/73 riguarda invece la generalità delle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi.
Il diverso perimetro soggettivo dell’art. 43-ter (cessioni infragruppo) rispetto a quello dell’art. 43-bis (cessioni a terzi) è confermato, nell’ambito dell’art. 44-bis del DL 34/2019, dalla circ. Assonime n. 7/2021, § 5, nonché dalle risposte nn. 253 e 259 richiamate, nelle quali l’Agenzia delle Entrate si è altresì soffermata sull’espresso divieto di cessione da parte del cessionario previsto dall’art. 43-bis del DPR 602/73; ad avviso dell’Agenzia, ne deriva che quest’ultimo potrà solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione. In altre parole, l’acquisto di un credito chiesto a rimborso ex art. 43-bis del DPR 602/73 esclude, in base al più recente orientamento dell’Agenzia, non solo la possibilità di cederlo nuovamente, ma anche di compensarlo ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Nei richiamati documenti di prassi l’Agenzia delle Entrate, seppur senza rettificarne esplicitamente i contenuti, supera quindi l’orientamento espresso con la precedente ris. n. 32/2025, in cui aveva invece ammesso l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario nei casi di acquisto da terzi ex art. 43-bis del DPR 602/73.
Stando al più recente orientamento, di cui sarebbe opportuna una conferma ufficiale, il credito acquistato da terzi ex art. 43-bis del DPR 602/73 potrà invece soltanto essere chiesto a rimborso.

Va altresì evidenziato che gli artt. 43-bis e 43-ter, come detto, delineano anche adempimenti differenziati ai fini dell’efficacia della cessione, con conseguenti implicazioni nella dichiarazione dei redditi del cessionario.
Infatti, l’art. 43-bis del DPR 602/73 e l’art. 1 comma 4 del DM 30 settembre 1997 n. 384, recante le disposizioni attuative del richiamato art. 43-bis, prescrivono, ai fini dell’efficacia, la notifica alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente (ris. n. 32/2025), dell’atto di cessione; diversamente, nei casi di cessione infragruppo ex art. 43-ter è sufficiente che il cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. Il cessionario, a sua volta, indica i dati relativi alla cessione nella propria dichiarazione (art. 2 comma 3 del DM 384/97).

In base alle istruzioni al modello REDDITI SC, in caso di cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73, il cessionario e il cedente compilano, rispettivamente, le sezioni III-A e III-B del quadro RU, il quale sostituisce, in questo caso, il quadro RK.

Nulla viene invece previsto per le cessioni ex art. 43-bis; l’eventuale indicazione del credito acquisito ai sensi dell’art. 43-bis del DPR 602/73, la quale però non emerge espressamente dalle istruzioni ministeriali ai modelli né, a quanto ci consta, da altri documenti di prassi, avrebbe quindi una finalità esclusivamente segnaletica, non sostitutiva della procedura di notifica normativamente prevista.

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