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FISCO

La soglia del divieto di compensazione per ruoli scaduti scende a 50 mila euro

Restano irrisolte le questioni sul divieto di compensazione

/ Rebecca AMATO

Martedì, 28 ottobre 2025

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Con il disegno di legge di bilancio 2026 si profila l’abbassamento della soglia di compensazione per ruoli scaduti a netto sfavore del contribuente.
L’art. 26 comma 2 del Ddl. prevede la modifica all’art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006, che abbassa il divieto di compensazione dagli attuali 100.000 euro ai possibili 50.000 euro.

La norma contempla il divieto di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 nel modello F24 (rimane possibile la c.d. compensazione “interna”) in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione.
Ciò che rileva è l’affidamento all’Agente della riscossione, non ha importanza la tipologia di ruolo, che può essere ordinario o straordinario o derivante da riscossione in pendenza di giudizio.
Tuttavia, rileva la sospensione giudiziale o la sentenza che porta a una riduzione della soglia.

Si rammenta che il divieto riguarda anche la compensazione di crediti d’imposta agevolativi come il credito per ricerca e sviluppo (circ. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2024 n. 16) e i crediti derivanti da detrazioni edilizie ex art. 121 del DL 34/2020 (risposta interpello Agenzia Entrate 20 giugno 2024 n. 136).

In sostanza, con la modifica, se sono presenti carichi di ruolo complessivamente pari o superiori a 50.000 euro, il contribuente non potrà compensare i propri crediti se prima non assolve l’obbligazione tributaria.

Si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2024 n. 16 ha chiarito che il divieto è assoluto.
In altri termini, il contribuente non può compensare il credito nemmeno per la parte che eccede il carico di ruolo.
Esemplificando, se c’è un ruolo scaduto per 110.000 euro e il contribuente ha un credito compensabile per 150.000 euro, nemmeno l’eccedenza di 40.000 euro può essere compensata se non viene prima estinto il ruolo.
In ogni caso è consentito il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Con l’abbassamento della soglia da 100.000 euro a 50.000 euro il legislatore si muove nell’evidente segno di “punire” una fascia sempre più ampia di contribuenti che hanno pendenze fiscali affinché adempiano la loro obbligazione, inibendo così la compensazione anche di crediti di importi non elevati.
Se questo è il legittimo intento legislativo, ci si auspica che colga l’occasione per chiarire la sanzione applicabile in caso di violazione del divieto visto che la norma non prevede nulla al riguardo.

Possibile far scendere il ruolo sotto soglia

Si ritiene che la sanzione possa essere quella del 25% per indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97).
Tuttavia, il credito sarebbe comunque esistente, ragione che porta a ritenere che l’Agenzia delle Entrate sarebbe legittimata a irrogare la sanzione del 25%, ma non anche a recuperare il credito che rimane tale sebbene sostanzialmente “indisponibile” ai fini della compensazione.

Considerato l’abbassamento della soglia e, quindi, l’ampliamento della platea dei soggetti interessati, un intervento sulla sanzione è quanto mai necessario e auspicabile.

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