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Esente la donazione della nuda proprietà di quote se trasferito il diritto di voto

Non rilevano i diritti particolari della donante

/ Anita MAURO

Martedì, 28 ottobre 2025

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Va esente dall’imposta di donazione, a norma dell’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, l’atto con cui la socia dona ai propri figli, in comunione, la nuda proprietà di una quota pari al 95% del capitale di una società di capitali, con specifica indicazione nell’atto di donazione, del trasferimento ai figli della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società, di modo che essi acquistino il “controllo di diritto” ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, nella riposta a interpello n. 271, pubblicata ieri.

Si ricorda che l’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 (come riformulato dal DLgs. 139/2024 e applicabile dal 1° gennaio 2025) prevede un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore del coniuge o dei discendenti.

In particolare, riguardo alle donazioni di quote in società di capitali, l’esenzione trova applicazione:
- “limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente”;
- a condizione che “gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”.

Nel caso di specie, il requisito soggettivo risultava inequivocabilmente soddisfatto, tenuto conto che la donazione avveniva a favore dei figli. Maggiore attenzione richiedevano, invece, i presupposti oggettivi del beneficio, in quanto la quota donata risultava certamente “di controllo” in capo alla dante causa (trattandosi di una quota rappresentativa del 95% del capitale), ma la donazione:
- aveva ad oggetto la nuda proprietà;
- avveniva in comproprietà a favore dei discendenti.

Per quanto concerne questo secondo aspetto, relativo all’applicabilità dell’esenzione in ipotesi di trasferimento delle quote in comunione, il tema era già stato oggetto di chiarimenti in passato, prima ancora della riforma del DLgs. 139/2024. Infatti, già nella circolare n. 11/2007 (e, poi, nelle successive risposte a interpello nn. 7/2019, 37/2020 e 38/2020) l’Agenzia ha specificato che se, alla morte del titolare della partecipazione di controllo, questa viene trasferita a molteplici eredi, l’esenzione può spettare solo ove i beneficiari acquisiscano la partecipazione in comproprietà (con obbligo di nominare un rappresentante comune).

Lo stesso principio opera in caso di donazione ed è confermato nella risposta n. 271 di ieri: l’agevolazione trova applicazione anche per i trasferimenti che consentono l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di “comproprietà”, a condizione che, ai sensi dell’art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (cfr. risposta a interpello n. 72/2024). Tale condizione era soddisfatta nel caso di specie, in cui l’atto stesso di donazione individua in uno dei due fratelli donatari il rappresentante comune deputato ad esercitare il diritto di voto.

Più delicato il tema della nuda proprietà. Infatti, la norma agevolativa concede l’esenzione se il beneficiario acquista il controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., che è rappresentato dal raggiungimento, in capo al beneficiario, del 50% + 1 dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. In linea di principio, tuttavia, il diritto di voto non compete al nudo proprietario, bensì all’usufruttuario delle quote, ex art. 2352 c.c. Tale ostacolo è, però, espressamente superato, nel caso di specie, attraverso una convenzione, inserita nell’atto di donazione, con la quale la donante “trasferisce ai figli, nudi proprietari, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria”.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, tale pattuizione è idonea a garantire il controllo e quindi l’esenzione: la donazione della nuda proprietà di una quota pari al 95% della società a favore dei due figli in comunione, unitamente al trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, tramite apposita convenzione contenuta nello stesso atto di donazione, integra il trasferimento del controllo sociale ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., controllo che i figli eserciteranno tramite rappresentante comune.

In questo contesto, precisa l’Agenzia, a nulla rileva che lo statuto della società riconosca alla donante (che resta titolare, oltre che dell’usufrutto del 95% delle quote, di una quota dell’1,3% in proprietà esclusiva) alcuni diritti particolari, in quanto essi “non sono tali da incidere sul controllo di diritto trasferito ai figli”.

Si rileva che, nel caso di specie, la società le cui quote sono oggetto di donazione è una “holding industriale”, “che svolge l’attività di gestione della società Alfa e della controllata Beta e, per il tramite di quest’ultima, delle controllate indirette società Gamma, Delta e Omega”, ma questo aspetto non viene ritenuto influente sulla spettanza del beneficio nel caso di specie.

Infine, per applicare l’esenzione, è necessario che nell’atto di donazione i donatari si impegnino a mantenere il controllo per un quinquennio dalla donazione.

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