ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Gli interventi di riqualificazione energetica globale non accedono al superbonus

/ REDAZIONE

Martedì, 19 gennaio 2021

x
STAMPA

La scelta di ricondurre un intervento nella sfera della riqualificazione energetica globale (prevista dall’art. 1 comma 344 della L. 296/2006) impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni. È questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 43, pubblicata ieri.

Nel caso esaminato il contribuente, proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, intendeva porre in essere un intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, nonché degli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato ex art. 1 comma 344 della L. 296/2006 (che avrebbero interessato pareti, finestre, tetti e pavimenti). A tal fine, il contribuente chiedeva, dunque, all’Agenzia la possibilità di fruire – per entrambi gli interventi (sostituzione impianto di riscaldamento e riqualificazione energetica globale) – del superbonus, con relativo cumulo dei limiti di spesa.

L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato come gli interventi di riqualificazione energetica globale di cui all’art. 1 comma 344 della L. 296/2006 debbano essere intesi come un unicum (senza distinzione tra interventi trainanti e trainati come previsto dal superbonus), essendo ricompresi al loro interno tutti gli interventi di efficienza in grado di incidere sulla prestazione energetica dell’edificio.
Gli stessi potranno, pertanto, essere ammessi ai benefici esclusivamente come interventi a sé stanti e non in combinazione con altri (così come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2020 n. 19).

Sulla base di tali considerazioni, il documento di prassi non ha, dunque, riconosciuto al contribuente la possibilità di fruire del superbonus con riferimento alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato.

TORNA SU