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LAVORO & PREVIDENZA

Regole sull’esonero contributivo per filiere agricole anche ai nuovi beneficiari

Il DM 10 dicembre 2020 fornisce indicazioni per le aziende vitivinicole associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20

/ REDAZIONE

Mercoledì, 20 gennaio 2021

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il DM 10 dicembre 2020 riguardante l’esonero contributivo previsto dall’art. 222 comma 2 del DL 34/2020 (DL “Rilancio”), così come modificato dall’art. 58-quater del DL 104/2020 (DL “Agosto”), e, in particolare, la nuova platea di beneficiari.

Ai sensi del citato art. 222 comma 2, è riconosciuto in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

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