Il datore deve tutelare salute e sicurezza del dipendente anche in smart working
L’utilizzo massiccio del lavoro agile, unitamente alle disposizioni normative emergenziali degli ultimi mesi, ha risvolti pratici in questo ambito
La L. 81/2017, agli artt. 18-24, ha disciplinato per la prima volta in modo organico il lavoro agile (c.d. “smart working”), con l’obiettivo di incrementare la produttività aziendale e conciliare le esigenze professionali con quelle personali del lavoratore.
Il lavoro agile, da non confondere con il c.d. “telelavoro” o lavoro a distanza, viene definito come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti” che può essere svolta “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici [...] in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario
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