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L’archiviazione assume rilevanza nel rito tributario

Nonostante il doppio binario il giudice deve valutarla

/ Alice BOANO

Venerdì, 5 febbraio 2021

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L’art. 654 c.p.p. sancisce l’efficacia vincolante del giudicato penale nel procedimento civile e amministrativo nell’ipotesi in cui si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti che furono oggetto del giudizio penale. Tale disposizione, tuttavia, non opera nel rito tributario in quanto la medesima dispone la sua inefficacia nell’ipotesi in cui la legge civile ponga limitazioni alla prova, e ciò avviene nel processo tributario a opera dell’art. 7 comma 4 del DLgs. 546/92, a mente del quale non è ammessa la prova testimoniale.

Con riferimento al provvedimento di archiviazione, la giurisprudenza è solita ritenere che le decisioni assunte in sede penale non siano idonee a vincolare il giudice tributario,

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