Legittima la cessione del credito fiscale in pendenza della liquidazione coatta
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto sulla circolazione dei crediti nelle procedure concorsuali
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2608 depositata ieri, intervengono per dirimere il contrasto interpretativo sul tema della circolazione dei crediti nelle procedure concorsuali ed enunciano il principio secondo cui, poiché il credito IRES da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per l’effetto del compimento delle attività di liquidazione – mentre la dichiarazione concernente il maxi periodo concorsuale comporta solo la rilevazione del credito già sorto – risulta valida ed efficace, tra cedente e cessionario, la cessione di tale credito operata dal commissario liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla conclusione della procedura, anche se non rispondente ai requisiti formali
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