Testamenti simultanei alla prova del divieto di patti successori
La prova della sussistenza di un patto successorio può essere fornita con qualunque mezzo e non deve necessariamente risultare per iscritto
Nell’ordinamento italiano la successione può avvenire per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria), mentre non è ammessa la successione per contratto.
Ai sensi dell’art. 458 c.c. sono nulli gli accordi con cui un soggetto dispone della propria successione (c.d. patti istitutivi), dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (c.d. patti dispositivi) oppure rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (c.d. patti rinunciativi).
I patti istitutivi, cioè gli accordi con i quali taluno assume obbligazioni contrattuali (per natura vincolanti) circa la propria eredità, sono nulli in quanto privano il de cuius della libertà di disporre dei propri diritti sino al momento della morte.
Per quanto ...
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