Recupero del credito a seguito di splafonamento censurabile
Contrasta con l’efficienza amministrativa costringere a riversare un credito compensabile
L’art. 34 della L. 388/2000 sancisce che, nel periodo d’imposta, l’importo massimo dei crediti compensabili è, a livello generale, pari a 700.000 euro.
Ove tale limite non sia rispettato, il contribuente viene sanzionato ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97, nella misura del 30% del credito indebitamente compensato (in altre parole del credito compensato in eccesso).
Si tratta di una indebita compensazione di crediti esistenti ma non spettanti, che, dal punto di vista procedurale, viene contestata mediante avviso di recupero del credito d’imposta.
Trattandosi di crediti comunque esistenti, è ammessa la definizione al terzo delle sanzioni.
Nel momento in cui viene utilizzato l’avviso di recupero del credito d’imposta, al contribuente non viene ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41