Emissione del DURC non regolare anche con scostamento non grave
Il criterio dello scostamento non grave per debiti pari o inferiori a 150 euro non opera nei casi di invito a regolarizzare non pagati interamente
L’INPS, con il messaggio n. 213/2021, ha, tra l’altro, fornito chiarimenti sull’applicazione del criterio dello scostamento non grave di cui all’art. 3 comma 3 del DM 30 gennaio 2015.
Secondo l’Istituto, il criterio dello scostamento non grave opera esclusivamente per consentire l’emissione del DURC on line al momento della richiesta, qualora fosse presente un debito pari o inferiore a 150 euro; tale criterio non opera quando il contribuente, con debiti superiori a 150 euro che danno luogo all’emissione dell’invito a regolarizzare, non provveda a regolarizzare l’intero debito richiesto. In quest’ultima circostanza, anche in presenza di un debito residuo inferiore ai 150 euro (ad esempio, anche solo di 20 euro), il DURC verrà emesso
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