Costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo con registro ridotto
Secondo la Corte di Cassazione, in tal caso non si può applicare l’aliquota del 15%
In tema di imposta di registro, si applica l’imposta all’8% (oggi 9%) e non al 15% per la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo in favore di una società per consentirle di realizzarvi un impianto fotovoltaico.
L’atto notarile in oggetto, infatti, ha l’effetto di separare la proprietà del suolo da quella della costruzione soprastante: la costituzione del diritto di superficie sul terreno da parte del cedente non può seguire le regole dettate per gli atti che hanno per oggetto il trasferimento dei diritti reali.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 3461 dell’11 febbraio 2021, con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Viene confermata sul punto la pronuncia della C.T. Reg., che ha richiamato la pronuncia ...
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