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Imposta di registro dovuta sul decreto provvisoriamente esecutivo

Solo una sentenza passata in giudicato può porre nel nulla la precedente decisione

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 febbraio 2021

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In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato a imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l’esecutorietà dello stesso viene sospesa; ciò perché solo l’intervento di una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 del DPR 131/86.
Il principio di diritto è stato sancito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 4327, depositata ieri.

La Suprema Corte rammenta che, a norma dell’art. 37 del DPR 131/86, “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i ...

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