Imposta di registro dovuta sul decreto provvisoriamente esecutivo
Solo una sentenza passata in giudicato può porre nel nulla la precedente decisione
In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato a imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l’esecutorietà dello stesso viene sospesa; ciò perché solo l’intervento di una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 del DPR 131/86.
Il principio di diritto è stato sancito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 4327, depositata ieri.
La Suprema Corte rammenta che, a norma dell’art. 37 del DPR 131/86, “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i ...
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