Reintegra obbligatoria se non sussiste il fatto a fondamento del recesso economico
L’Ufficio stampa della Corte Costituzionale, con un comunicato diffuso ieri, 24 febbraio 2021, ha anticipato che la Corte si è pronunciata sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna con l’ordinanza del 7 febbraio 2020 sull’art. 18 della L. 300/70 nella parte in cui prevede la possibilità e non l’obbligo di reintegra in caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo. Tale questione è stata dichiarata fondata.
Il riferimento è al comma 7 del citato art. 18, secondo cui il giudice può applicare, a sua discrezione, la tutela prevista dal comma 4, quindi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, oppure applicare la tutela risarcitoria nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Secondo il Tribunale di Ravenna tale norma è incostituzionale nella parte in cui dispone che, nella suddetta ipotesi, il giudice “possa” e non “debba” applicare la tutela reintegratoria.
La Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole che, qualora si accerti l’insussistenza del fatto posto a suo fondamento, per il licenziamento intimato per giusta causa la reintegra sia obbligatoria mentre non lo sia per il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
Si attende quindi il deposito della motivazione della pronuncia, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.
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