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I consulenti del lavoro possono ottenere i crediti del biennio 2019-2020 fino al 31 dicembre 2021

/ REDAZIONE

Sabato, 27 febbraio 2021

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Con una circolare diffusa ieri, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha reso noto che l’obbligo formativo relativo al biennio 2019/2020 deve essere considerato assolto se l’iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti complessivi, di cui 3 deontologici, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dal numero dei crediti ottenuti al 31 dicembre 2020 (data di conclusione del biennio in questione).

Ciò in deroga all’art. 6 comma 6 del Regolamento recante le disposizioni per la formazione continua, secondo cui è possibile beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, da recuperare nei primi 6 mesi del biennio successivo.

Tenuto conto, infatti, del perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha determinato numerose difficoltà lavorative ai consulenti del lavoro, e di conseguenza anche nell’ottemperare all’obbligo formativo, i Consigli provinciali non dovranno richiedere alcuna dichiarazione all’iscritto.

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