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Ecobonus e sismabonus utilizzabili dalla consolidante senza limiti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 3 marzo 2021

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Nell’ambito del consolidato fiscale nazionale la società consolidante potrà utilizzare in compensazione i crediti ecobonus e sismabonus trasferiti dalla consolidata senza che trovi applicazione il limite previsto dall’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 700.000 euro).

È questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 133, pubblicata ieri.
Nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2019, la disciplina ecobonus e sismabonus – rispettivamente contenuta negli artt. 14 comma 3.1 e 16 comma 1-octies del DL 63/2013 – consentiva l’utilizzo in compensazione senza i citati limiti solo al primo cessionario (ossia colui nei confronti del quale il beneficiario effettivo della detrazione trasferiva il credito), mentre i medesimi limiti tornavano applicabili in caso di successiva e ulteriore cessione.

Nel caso di specie, è stato, pertanto, richiesto all’Amministrazione finanziaria di verificare la posizione della società consolidante, in particolare se vi possono essere dei limiti in capo alla stessa nell’utilizzo in compensazione dei crediti ecobonus e sismabonus trasferiti dalla consolidata e dalla stessa maturati nel corso del 2019 (per effetto di cessioni effettuate dagli effettivi beneficiari nei suoi confronti).

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il passaggio dei crediti ecobonus e sismabonus dalla consolidata alla consolidante non integrerebbe una vera e propria cessione degli stessi, costituendo – nell’ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore – il mero trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit ai fini della liquidazione dell’IRES dovuta dalla consolidante.

Di conseguenza, è stata riconosciuta la possibilità per la consolidata di traferire alla consolidante i crediti ecobonus e sismabonus maturati nel 2019, nei limiti della quota utilizzabile e dell’IRES dovuta, senza incorrere nelle preclusioni previste dai citati artt. 14 comma 3.1 e 16 comma 1-octies del DL 63/2013 (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019).

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