Niente bollo per le anticipazioni in nome e per conto escluse da IVA
Le procedure dell’Agenzia per l’integrazione dell’imposta non operano controlli sul codice N1
Con il provvedimento n. 34958, pubblicato lo scorso 4 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito, tra l’altro, le procedure di integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali, tuttavia, il tributo risulti dovuto (si veda “Pronte le procedure per l’integrazione dell’imposta di bollo sulle e-fatture” del 5 febbraio 2021). Viene data, quindi, attuazione alle disposizioni contenute nel DM 4 dicembre 2020, con il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina.
Con riferimento alle fatture elettroniche emesse tramite Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del cedente, del prestatore o dell’intermediario
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