Niente riscossione frazionata per il socio obbligato solidale
La Cassazione legittima la riscossione integrale se la società non impugna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6617 del 10 marzo 2021, si è pronunciata, a quanto pare per la prima volta, su un aspetto inerente alla riscossione delle somme nei confronti dei soci di società di persone, per debiti sociali.
Ormai, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, una volta notificato l’avviso di accertamento (o altro atto impositivo prodromico all’esecuzione) all’obbligato principale (nel caso esposto la società), al socio (obbligato solidale) sia sufficiente notificare la successiva cartella di pagamento.
Per i giudici, la difesa non viene lesa in quanto il socio, comunque, può censurare il merito della pretesa nel ricorso contro il ruolo.
Ciò, ovviamente, non è possibile laddove viga il sistema degli accertamenti esecutivi, posto che non c’è
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