Obbligo di motivazione per liquidare i compensi degli organi della procedura
Da indicare i criteri di quantificazione e ripartizione in base alle attività svolte e ai risultati conseguiti
La determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione presuppone una specifica motivazione, con riferimento ai criteri seguiti ai sensi dell’art. 39 del RD 267/42 e in relazione alla disciplina di cui al DM 30/2012, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. nn. 19053/2017 e 25532/2016).
A tal fine, non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile applicabili – per la loro genericità – a una serie indeterminata di casi, senza alcun riferimento a quello concreto, ma è necessaria, al contrario, una motivazione analitica, che rappresenti l’iter logico-intellettivo seguito dal Tribunale per arrivare alla liquidazione tramite l’espressa e dettagliata
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