In caso di fallimento il giudizio deve essere riassunto entro tre mesi
Dall’Ispettorato nazionale del lavoro indicazioni sul complesso tema del fallimento del ricorrente nei giudizi avverso ordinanza ingiunzione
Nell’ipotesi di fallimento di un soggetto coinvolto in un giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, emessa dall’Ispettorato del lavoro, sarà necessario procedere alla riassunzione del giudizio, entro il termine di tre mesi, a pena di estinzione dell’intero giudizio.
Questo è quanto emerge dalla nota n. 550/2021, con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative ai propri uffici legali, in relazione al complesso tema del fallimento del soggetto che abbia presentato ricorso ex art. 6 del DLgs. 150/2011 avverso ordinanza ingiunzione e, più in particolare, laddove questo soggetto rivesta nel giudizio il ruolo di obbligato in solido ex art. 6 della L. 689/81.
La tematica, contraddistinta da un articolato di norme processuali, non ...
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