Sequestro dell’azienda tra le misure di tutela dell’impresa insolvente
Può essere disposto dal tribunale concorsuale, che nomina un amministratore giudiziario con funzioni protettive
L’art. 15 comma 8 del RD 267/42 consente al tribunale, durante la fase prefallimentare e nelle more dell’accertamento dei presupposti, di emettere eventuali provvedimenti cautelari e conservativi utili alla tutela del patrimonio del debitore o alla salvaguardia dell’impresa insolvente. Tali provvedimenti, emessi su istanza di parte, hanno efficacia limitata nel tempo, dovendo essere confermati o revocati dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.
Poiché la tutela riguarda sia il patrimonio del debitore, sia l’impresa condotta dallo stesso, il tribunale può adottare la misura cautelare del sequestro giudiziario dell’azienda, conferendo ad un custode i poteri di amministrazione. Il custode giudiziario (analogamente
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41