Amministratore revocato con il dubbio della prorogatio
Differenti le ricostruzioni prospettate in giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 2385 commi 1 e 2 c.c., la rinunzia all’incarico da parte dell’amministratore ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del CdA; in caso contrario, ha effetto dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il CdA è stato ricostituito.
Ai sensi dell’art. 2386 comma 5 c.c., inoltre, se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. ...