Fusioni inverse, disavanzo affrancabile imputato sui beni della controllata-incorporante
Non si può non tenere conto della peculiare natura della fusione inversa e delle corrette osservazioni del documento OIC 4
La società incorporante o risultante di una fusione può ottenere il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio bilancio per effetto dell’imputazione dell’eventuale disavanzo di fusione, in deroga al principio di neutralità fiscale della fusione ai fini delle imposte sui redditi, scegliendo tra due regimi opzionali alternativi:
- quello “ordinario”, previsto dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR;
- quello “derogatorio”, previsto dall’art. 15 comma 10 del DL 185/2008.
Sotto questo punto di vista, la peculiarità della fusione inversa consiste nel fatto che il disavanzo di annullamento che, secondo corretti principi contabili, può essere iscritto nell’attivo ad incremento del valore contabile di singoli elementi
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