Limiti incerti alla prededucibilità del compenso del professionista
Necessario l’intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto interpretativo
Nel solco della recente giurisprudenza di legittimità, la Cassazione n. 4710/2021 ha escluso la natura prededucibile del credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato, che sia stata successivamente rinunciata dal debitore, così determinando la chiusura della procedura prima della sua ammissione.
Tale conclusione prende spunto dal precedente arresto della Suprema Corte (Cass. n. 639/2021), che considera l’ammissione al concordato sintomatica della funzionalità alla procedura delle attività svolte dal professionista. In quell’occasione veniva enunciato il principio secondo cui l’art. 111 comma 2 del RD 267/42, riconoscendo natura prededucibile ai crediti sorti “in funzione” di una procedura
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