Possibile il subentro di nuovo acquirente alla stipula del contratto definitivo
Ciò può verificarsi quando muore la parte che aveva concluso il preliminare o per volontà delle parti
L’eventualità che un contratto definitivo sia stipulato tra parti diverse da quelle che hanno concluso il preliminare, senza che ciò configuri un inadempimento, non è infrequente.
In linea generale, la stipula del definitivo da parte del venditore con un acquirente diverso da quello che si è impegnato nel preliminare consentirebbe all’originario promissario acquirente di agire per far valere l’inadempimento dell’alienante che non ha adempiuto al proprio obbligo (sebbene si escluda che l’acquirente possa ottenere una sentenza con effetti immediatamente traslativi ex art. 2932 c.c., essendo l’immobile già trasferito a terzi).
Esistono, tuttavia, ipotesi in cui una modificazione dei soggetti è perfettamente ammessa, anzi costituisce la regola, o è espressamente ...
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