Vale come «cessione» dei crediti edilizi il conferimento dell’unica azienda
Con l’opzione di sconto il conferimento costituisce la «cessione Jolly»
In caso di trasformazione della ditta individuale in una srl mediante conferimento dell’unica azienda, i crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi per i quali si sono esercitate le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 non si trasferiscono di default alla società conferitaria, ma soggiacciono ai limiti ed alle regole previste per le cessioni dal comma 1 del menzionato art. 121.
Queste in sostanza le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella risposta ad interpello n. 281 di ieri, 4 novembre 2025, che non si discostano da quelle riferite nella risposta n. 234/2023 e che valgono anche nei casi in cui a seguito del conferimento la conferitaria prosegua ad esercitare le medesime attività precedentemente svolte.
A differenza delle operazioni straordinarie di fusione o di scissione, il conferimento d’azienda non comporta “alcuna successione universale dei diritti e doveri (anche fiscali) del soggetto conferente nella società conferitaria”, nonostante l’art. 176 del TUIR preveda un regime di neutralità fiscale (in capo al conferente non si realizzano plusvalenze o minusvalenze).
Il trasferimento dei crediti d’imposta derivanti dai bonus “edilizi” mediante conferimento, in conclusione, è qualificabile come una vera e propria cessione che incide sul limite dei trasferimenti previsto dall’art. 121 del DL 34/2020.
Giova ricordare che, l’attuale disciplina recata dall’art. 121 del DL 34/2020 consente (ove possibile dopo il “blocco” introdotto dal DL 11/2023 dal 17 febbraio 2023), i seguenti trasferimenti dei crediti d’imposta:
- se il beneficiario della detrazione fiscale opta per lo sconto sul corrispettivo: fornitore; primo cessionario (qualunque soggetto, c.d. “cessione Jolly”); tre ulteriori cessioni a favore di soggetti vigilati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione); correntisti soggetti diversi dai consumatori o utenti (in sostanza è possibile “cedere” il credito al fornitore e successivamente operare 5 ulteriori cessioni);
- se il beneficiario della detrazione fiscale opta per la cessione del credito: primo cessionario (qualunque soggetto, c.d. “cessione Jolly”); tre ulteriori cessioni a favore di soggetti vigilati; correntisti soggetti diversi dai consumatori o utenti (sono in sostanza possibili 5 cessioni dei crediti).
Ne consegue che i crediti d’imposta derivanti dall’opzione di sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, in capo all’impresa che esegue i lavori (conferente) possono essere trasferiti alla conferitaria a seguito del conferimento in quanto la loro cessione costituisce la c.d. “cessione Jolly” (successivamente i crediti potranno essere ceduti soltanto a soggetti qualificati).
Se l’impresa conferente risulta essere cessionaria dei crediti d’imposta a seguito dell’opzione di cessione del credito relativo alla detrazione fiscale, di cui all’art. 121 comma 1 lett. b) del DL 34/2020, invece, è possibile una loro cessione soltanto a favore dei soggetti qualificati.
Nel caso in cui il titolare di crediti d’imposta derivanti da opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 sia una persona giuridica che compie operazioni straordinarie afferenti la propria soggettività, quali operazioni di fusione o di scissione, invece, è pacifico il subentro del soggetto avente causa (incorporante o risultante della fusione, beneficiario della scissione) nella titolarità dei crediti d’imposta del soggetto dante causa (incorporato, fuso o scisso).
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