Compenso del curatore dell’eredità giacente incapiente anticipato dallo Stato
La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che non prevede l’anticipazione erariale in caso di procedura attivata d’ufficio
Il compenso del curatore dell’eredità giacente attivata d’ufficio e conclusasi senza eredi accettanti e con eredità incapiente deve essere anticipato dallo Stato, al fine di garantire l’effettività del diritto al compenso spettante al curatore, al pari di ogni altro ausiliario del giudice.
Questo è il contenuto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 83/2021, pubblicata ieri, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 148 comma 3 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non prevede tra le “spese anticipate dall’erario” l’onorario del curatore per il caso in cui il procedimento sia attivato
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