Il direttore provinciale può essere il responsabile del procedimento
La Cassazione legittima una sorta di abuso del diritto
L’art. 36 comma 4-ter del DL 248/2007 stabilisce che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nonché di notifica della cartella di pagamento.
Affinché la cartella di pagamento possa ritenersi valida, occorre che compaia il nome di tutti e due i responsabili, non avendo essi funzione equipollente: pertanto, se, a titolo esemplificativo, in cartella figura solo il nome del responsabile dell’iscrizione a ruolo, essa è nulla.
È prassi frequente, tanto per l’iscrizione a ruolo quanto per l’emissione/notifica della cartella di pagamento, quella di indicare il nome del direttore provinciale, ovvero del soggetto all’apice della diramazione territoriale dell’Agenzia
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