Cessione del credito per il superbonus esente IVA e da obbligo di registrazione
Possibile formalizzare la cessione con scrittura privata autenticata non soggetta a imposta di registro
Con la risposta ad interpello n. 369 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento da riservare – ai fini IVA e dell’imposta di registro – all’atto con il quale il beneficiario di una “detrazione edilizia” (ad es. superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ecobonus e sismabonus di cui rispettivamente all’art. 14 del DL 63/2013 e all’art. 16 del DL 63/2013 ecc.) procede alla cessione del credito nei confronti di altri soggetti, esercitando la relativa opzione in conformità a quanto previsto dall’art. 121 del DL 34/2020.
In merito al trattamento IVA della cessione del credito, l’Amministrazione finanziaria precisa che rientrano tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini del tributo, se effettuate
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