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IMPRESA

Nella bancarotta per distrazione da provare innanzitutto l’esistenza del bene

A tali fini possono essere presi in considerazione i dati di bilancio, purché attendibili

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 7 giugno 2021

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In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche il bilancio può costituire documento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale, purché redatto in linea con le prescrizioni imposte dalla legge e sia, dunque, assistito dal crisma dell’attendibilità.
Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 20879/2021.

In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, di quale sia la loro destinazione. Tale onere della prova è giustificato dalla necessità di tutelare il ceto creditorio. Nel senso che, se è l’amministratore a essere responsabile della gestione dei beni sociali e a rispondere nei confronti

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