Nella bancarotta per distrazione da provare innanzitutto l’esistenza del bene
A tali fini possono essere presi in considerazione i dati di bilancio, purché attendibili
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche il bilancio può costituire documento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale, purché redatto in linea con le prescrizioni imposte dalla legge e sia, dunque, assistito dal crisma dell’attendibilità.
Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 20879/2021.
In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, di quale sia la loro destinazione. Tale onere della prova è giustificato dalla necessità di tutelare il ceto creditorio. Nel senso che, se è l’amministratore a essere responsabile della gestione dei beni sociali e a rispondere nei confronti
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