Vietato imporre il CCNL al rider
Discriminatorio per motivi sindacali il recesso del committente che vuole applicare il contratto Assodelivery-UGL, non condiviso dal collaboratore
L’individuazione della normativa e delle tutele applicabili ai c.d. rider o ciclofattorini sono oggetto non solo di un acceso dibattito dottrinario, ma anche di un vivace contenzioso.
Si ricorda come il legislatore, con il DL 101/2019 (conv. L. 128/2019), sia intervenuto sul settore del food delivery via app. Da un lato è stato introdotto, nel DLgs. 81/2015, il Capo V-bis che prevede una serie di tutele minime applicabili ai rider qualificati come lavoratori autonomi. Dall’altro lato sono state estese – tramite la modifica dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 81/2015 – le tutele previste per il lavoro subordinato al lavoro dei rider che si esplica con le modalità proprie delle collaborazioni etero-organizzate.
Con l’ordinanza emessa il 12 aprile scorso, il Tribunale di Palermo ...