Per la classificazione delle partecipazioni rileva la destinazione
Occorre considerare la volontà della direzione e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo non inferiore a 12 mesi
Per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali, le partecipazioni possono essere classificate, nell’ambito dello Stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.1) oppure nell’attivo circolante (voce C.III).
Il documento OIC 21 stabilisce che la classificazione dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, mentre le altre vengono iscritte nell’attivo circolante.
Al fine di determinare la destinazione, si considerano:
- la volontà della direzione aziendale; e
- l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41