Mantenimento del plafond nel passaggio a identificazione diretta
Trasferita la posizione IVA del soggetto passivo non residente
Al fine di porre in essere operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato, ad esempio nei confronti di privati consumatori o di soggetti passivi non stabiliti, i soggetti non residenti e non stabiliti sono di norma tenuti ad agire mediante l’apertura di una posizione IVA in Italia.
In termini operativi, ciò richiede la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o, in alternativa, in determinate circostanze, l’identificazione diretta ai fini IVA di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72.
L’istituto dell’identificazione diretta è, infatti, riservato ai soggetti passivi che sono residenti in un altro Stato membro della Ue e ai soggetti passivi residenti in un Paese extra Ue con cui esistono strumenti giuridici che
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