Nessuna detrazione «edilizia» per le ReoCo senza reddito imponibile
Le società di cartolarizzazione dei proventi da gestione immobiliare (ReoCo) non possono beneficiare delle detrazioni “edilizie” nel caso in cui non possiedano reddito imponibile ai fini dell’IRES. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 415 di ieri, 16 giugno 2021.
La società in argomento, in particolare, si qualifica come società veicolo d’appoggio nell’interesse esclusivo di un’operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati (c.d.“ReoCo”) ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L. 130/99 (la società “esercita la propria attività nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione n. ... posta in essere da BETA S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della sopra citata legge 30 aprile 1999, n. 130 per l’acquisto di crediti classificati come «in sofferenza» secondo le disposizioni dell’autorità di vigilanza competente e iscritta nell’elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione della Banca d’Italia (c.d. «SPV»)”).
In questo contesto la società di cartolarizzazione agisce al fine “di preservare il valore degli immobili a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, nell’ambito di procedure di escussione, esecuzione forzata o concorsuali, e per massimizzare i proventi derivanti da tali immobili nell’interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, effettuando, mediante imprese appaltatrici, operazioni di ristrutturazione, di restauro e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni immobili di sua proprietà”.
In un determinato periodo d’imposta la società potrebbe non possedere redditi imponibili ai fini dell’IRES e non realizzare un valore della produzione imponibile ai fini dell’IRAP in conseguenza dell’applicazione dell’art. 7.1 comma 4 della L. 130/99 recante la disciplina delle società veicolo d’appoggio.
In tale contesto, la società veicolo di appoggio (ReoCo) costituita nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione immobiliare non potrà beneficiare né del c.d. “bonus facciate” né dell’ecobonus in relazione agli interventi sul fabbricato detenuto in funzione dell’operazione di cartolarizzazione.
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