ACCEDI
Domenica, 6 luglio 2025

NOTIZIE IN BREVE

Accesso al sismabonus al 110% anche con congruità delle spese attestata entro fine lavori

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 giugno 2021

x
STAMPA

Nell’ipotesi in cui l’allegato B depositato dal progettista contestualmente alla SCIA (così come previsto dal DM 58/2017) non contenga l’attestazione della congruità delle spese sostenute, il beneficiario potrà fruire del sismabonus nella versione potenziata al 110% (art. 119 comma 4 del DL 34/2020) a condizione che la medesima attestazione venga depositata entro la fine dei lavori. È questo il principale chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 410, pubblicata ieri.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria l’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’Allegato B, risponderebbe a una semplificazione degli adempimenti. Di conseguenza, la mancanza di tale attestazione all’atto di deposito della SCIA non comporterebbe una preclusione nell’accesso al superbonus del 110%, sempre che l’attestazione medesima – seppur non inserita all’interno dell’allegato B – venga prodotta dal professionista incaricato entro il termine di ultimazione dei lavori (conformemente a quanto previsto dall’art. 119 comma 13 lett. b) e comma 13-bis del DL 34/2020).

Nel citato documento di prassi, è stato, inoltre, ribadito che se il soggetto pone in essere interventi antisismici per i quali risulta possibile beneficiare del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, lo stesso potrà fruire esclusivamente di tale ultima agevolazione, non potendo optare per la disciplina sismabonus “ordinaria” di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (la quale – durante il periodo di vigenza del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 – potrà trovare applicazione per le sole ipotesi escluse da tale agevolazione potenziata).

TORNA SU