Nessuna nuova domanda all’INPS per chi ha già beneficiato dell’indennità COVID-19
Fornite le prime indicazioni sulle novità del DL Sostegni-bis anche riguardo alla NASpI
Con il messaggio n. 2309, l’INPS ha fornito un quadro generale delle agevolazioni previste dal DL 73/2021 (DL ”Sostegni-bis”) in materia di indennità COVID-19 e di NASpI, rinviando ad un successivi atti per le istruzioni operative, per il termine di presentazione delle istanze e per il rilascio delle procedure.
Con riguardo alle indennità COVID-19, l’art. 42 comma 1 del DL 73/2021 riconosce un importo una tantum di 1.600 euro nei confronti dei soggetti già beneficiari dell’indennità ex art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”).
Si tratta, nello specifico, di lavoratori: stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli
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