La distinta dei beni inventariati è producibile anche in giudizio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17244 depositata ieri, ha sancito che, per effetto dell’art. 15 comma 2 del DPR 600/73, l’inventario deve riportare le merci presenti in magazzino per categorie omogenee.
In mancanza, si verifica una inattendibilità della contabilità tale da legittimare l’accertamento induttivo-extracontabile, ai sensi dell’art. 39 comma 2 lett. d) del DPR 600/73.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate può rideterminare il reddito utilizzando presunzioni “semplicissime” (prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), oppure utilizzando qualsiasi dato pervenuto alla sua conoscenza.
Laddove, tuttavia, il contribuente sia in possesso delle distinte che compongono l’inventario, ha l’onere di produrle in sede di accesso, o, al più tardi, durante il giudizio.
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