Fissate le regole per l’esenzione IRPEF per NASpI anticipata
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri in serata il provv. con criteri e modalità di attuazione dell’art. 1 comma 12 della L. 160/2019. La norma appena citata prevede che la NASpI, quando erogata in un’unica soluzione a titolo di “incentivo all’autoimprenditorialità”, nei casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, non sia imponibile ai fini IRPEF.
Il provv. dispone quindi che i lavoratori aventi diritto alla NASpI che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo spettante, non ancora erogato, a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, per il riconoscimento dell’esenzione devono allegare, con le modalità individuate dall’Istituto erogatore, alla domanda di anticipazione di cui all’art. 8, comma 3 del DLgs. 22/2015:
- l’attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- lo stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’art. 2 del DPR 322/98.
L’Istituto erogatore della NASpI non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate ai sensi dell’art. 1, comma 12 della L. 160/2019 e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98, l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.
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