Super ACE 2021 definitiva solo con incrementi mantenuti sino al 2024
«Periodo minimo di permanenza» della variazione in aumento del capitale proprio fino alla fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023
La disciplina della super ACE 2021, recata dai commi 2-7 dell’art. 19 del DL 73/2021, prevede un “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell’agevolazione, stabilendo che, laddove tale “periodo minimo di permanenza” risulti non rispettato, il beneficio debba essere restituito in misura corrispondente (c.d. “recapture”).
A ciò provvedono:
- il comma 4 dell’art. 19 del DL 73/2021, per il caso in cui la super ACE 2021 venga fruita nella speciale modalità di credito di imposta utilizzabile, senza limiti, in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, oppure richiedibile a rimborso, o cedibile a terzi con facoltà di ulteriore cessione (si veda il precedente § 10); ...
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