Rimanenze iniziali rettificabili senza obbligo di modificare quelle finali precedenti
In caso di rettifica delle rimanenze finali, l’Ufficio deve rettificare e riliquidare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo
L’Amministrazione finanziaria che rettifica le rimanenze iniziali dell’esercizio non è tenuta a modificare anche quelle finali del periodo precedente. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: non sussiste la violazione del principio di continuità dei valori di bilancio.
Lo sancisce la Cassazione che, con l’ordinanza n. 17312 del 17 giugno 2021, ha accolto il ricorso dell’ufficio.
Ribaltato l’esito dei gradi di merito: in particolare, la C.T. Reg. aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al 2009 con cui erano state rettificate le rimanenze iniziali, in quanto non si era proceduto alla rettifica relativa agli anni 2008 e 2010.
In particolare, la C.T. Reg. richiamava, nel contempo:
- il principio della continuità dei valori di bilancio, per ...
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