Niente test di prevalenza delle holding per le partecipazioni acquisite a fini speculativi
L’Agenzia valorizza l’esercizio, in via principale, dell’attività di investimento held for trade
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 363 del 24 maggio 2021 ha ribadito, come nella precedente posizione assunta per il caso esaminato nella risposta n. 266 del 19 aprile 2021, l’esclusione, dal test di prevalenza di cui all’art. 162-bis del TUIR per la qualificazione fiscale della società, delle partecipazioni detenute ai fini meramente speculativi (e, quindi, iscritte nell’attivo circolante).
I casi sottoposti all’Agenzia nelle due fattispecie oggetto di interpello sono sostanzialmente identici: a fronte del disinvestimento dell’asset principale (partecipazione), produttivo di una ingente liquidità, i soggetti in questione procedevano con l’impiego di tale liquidità, non per conto terzi o nei confronti del pubblico, con investimenti sui mercati ...
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